Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui svolge l’attività lavorativa.

Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs 81/08 tutti i lavoratori che sono stati identificati come RLS: quadri, impiegati, operai hanno l’obbligo di frequentare il corso della durata di 32 ore.

I contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  •  Principi giuridici comunitari e nazionali;
  •  Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  •  Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  •  Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  •  Valutazione dei rischi;
  •  Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  •  Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  •  Nozioni di tecnica della comunicazione.

Il corso di aggiornamento deve essere Annuale:
– 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;

– 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.