Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
• Livello 1 (ex Rischio basso)
• Livello 2 (ex Rischio medio)
• Livello 3 (ex Rischio alto)

Novità formazione antincendio: metodologie didattiche
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula).
Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

Novità formazione antincendio: durata e periodicità
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1
Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:
corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2
Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:
corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3
Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:
corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Novità formazione antincendio: cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità?
Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.
Inoltre, per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.
Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Novità formazione antincendio: soggetti formatori
I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l’erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Soggetti pubblici e privati
Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore

Novità qualificazione docenti antincendio
Dal 4 ottobre 2022 verranno inoltre introdotte importanti novità anche per quanto riguarda i requisiti di qualificazione dei docenti formatori.
L’articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce infatti precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA E PARTE PRATICA
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 5/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Per chi non ha il diploma: si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza.

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE PRATICA
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun prerequisito
documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra